Rifugiati e apolidi
 |  | I rifugiati e gli apolidi maggiorenni, orfani di padre e madre o i cui genitori abitano all'estero, hanno come domicilio legale in materia di borse di studio, il cantone che gli č stato loro assegnato. |
Eccezione
Eccezione: per le persone che dopo la loro prima formazione hanno svolto, durante due anni, un'attivitā lucrativa che ha permesso loro di rendersi finanziariamente indipendenti o hanno gestito un'economia domestica familiare, il loro domicilio giuridico agli effetti delle borse di studio č quello in cui hanno svolto l'attivitā lavorativa.